Art. 2.
(Coordinamento degli interventi).

      1. Allo scopo di realizzare le finalità di cui all'articolo 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana,

 

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entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza almeno triennale, apposite direttive recanti norme per l'impiego coordinato degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca e dello sviluppo tecnologico nei settori della distribuzione e dell'utilizzo dell'acqua e del contenimento dei consumi idrici.
      2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza almeno triennale, un decreto recante disposizioni per la determinazione dei canoni per le concessioni di derivazione di acque pubbliche.
      3. I canoni di cui agli articoli 35 e 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono triplicati.